Chi siamo, lo Statuto della Fondazione
“Brains for Brain Foundation - Onlus”
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE
E' costituita una Fondazione denominata
“Brains for Brain Foundation - Onlus”.
La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997
n. 460.
ARTICOLO 2 - Sede legale
La sede legale della Fondazione è in Padova, via
Giustiniani N. 3, presso il Dipartimento di
Pediatria dell’Università di Padova.
Le sedi operative della Fondazione, necessarie allo
svolgimento dell’attività e al raggiungimento degli
scopi istituzionali della Fondazione vengono
individuate dal Consiglio d’amministrazione e
potranno essere costituite sia in Italia che
all’estero.
ARTICOLO 3 - Durata
La durata della presente fondazione è stabilita fino
al 31.12.2050. Il Consiglio d’amministrazione potrà
prorogare tale durata o consentire la sua
continuazione a tempo indeterminato.
ARTICOLO 4 - Finalità
La Fondazione non ha fini di lucro, persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei
confronti di minori svantaggiati in quanto portatori
o potenziali portatori di patologie rare
neurodegenerative pediatriche.
La Fondazione svolge attività, in relazione alla
tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio
scopo istituzionale, nei seguenti settori:
- ricerca scientifica;
- formazione.
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
La Fondazione in tale contesto si propone il
sostegno, sulla base del parere vincolante della
apposita Commissione Medico Scientifica, alla
ricerca medico scientifica sulle patologie rare
neurodegenerative pediatriche, con particolare
riguardo alle patologie da accumulo lisosomiale e
sull’insieme delle malattie di origine genetica,
compiuta da proprie strutture ovvero da Enti,
Istituti o Associazioni che abbiano tale finalità,
nonché la sensibilizzazione della pubblica opinione
sulle tematiche derivanti da dette malattie sul
piano sociale e quindi l’istruzione e la
divulgazione sia relativamente agli ambiti di
ricerca che alle tematiche sociali di cui sopra.
In particolare la Fondazione si impegnerà nella
gestione diretta di ogni aspetto delle attività di
ricerca nei suddetti settori e ciò anche
organizzando e amministrando in prima persona
laboratori e centri di ricerca, gestendo
finanziamenti assegnati a progetti di ricerca,
erogando contributi e facendo quant’altro di simile
e/o strumentale.
ARTICOLO 5 – Attività strumentali, accessorie e
connesse
Per il raggiungimento delle proprie finalità, così
come espresse dall’art. 4, la Fondazione pone in
essere ogni attività utile ed opportuna, in
particolare potrà:
- curare programmi di ricerca a livello nazionale ed
internazionale;
- coordinare sperimentazioni cliniche di farmaci
secondo le regole della “Good Clinical Practice”, il
D.M. n° 162 del 15 luglio 1997 e la Circolare del
Ministero della Sanità n° 15 del 5 ottobre 2000;
- studiare e valorizzare gli aspetti socioassistenziali
degli interventi a favore dei
disabili, attraverso progetti di ricerca, convegni,
seminari, corsi di studio;
- favorire i confronti tra medicina ed i bisogni
socio-assistenziali convergenti, coinvolgendo
Organismi Accademici, Istituzioni culturali, Enti
Locali ed altre Istituzioni pubbliche e private
italiane e straniere;
- promuovere ricerche, seminari ed incontri di
studiosi al fine di favorire lo scambio su temi di
contenuti etici, sociali, assistenziali e, in
generale, su ogni altra problematica concernente lo
studio e l’assistenza nell’area delle malattie
neurodegenerative pediatriche e malattie correlate;
- mettere a disposizione il patrimonio culturale
della Fondazione a favore degli operatori, degli
studiosi e di quanti operano nella ricerca
scientifica e nel sociale;
- promuovere iniziative destinate all’aggiornamento
ed alla formazione degli operatori coinvolti
nell’assistenza dei minori affetti da malattie
neuorodegenerative e malattie correlate e svolgere
attività di ricerca e di studio anche per conto di
altri Enti ed Istituzioni italiani e stranieri;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche
per il finanziamento delle operazioni deliberate,
tra cui, senza l’esclusione di altri: l’assunzione
di prestiti e mutui a breve e lungo termine,
l’acquisto, in proprietà od in diritto di
superficie, di immobili, la stipula di convenzioni
di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici
registri, con enti pubblici o privati, che siano
considerate opportune o utili per il raggiungimento
degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia
proprietaria, locatrice, comodataria o comunque
posseduti o detenuti;
- stipulare convenzioni per l’affidamento
occasionale a terzi di parte delle attività,
determinandone durata, oggetto, modalità di
esecuzione;
- partecipare ad associazioni, istituzioni ed enti,
pubblici e privati, la cui attività sia rivolta,
direttamente od indirettamente, al perseguimento di
scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima,
concorrendo, ove lo ritenga opportuno, anche alla
costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire, a valere sul fondo di gestione di cui
al successivo art. 6, società di capitali che
svolgano, in via strumentale ed esclusiva, attività
diretta od indiretta per il perseguimento degli
scopi statutari;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al
perseguimento dei fini istituzionali, attività di
commercializzazione, anche con riferimento al
settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;
- assumere la gestione, l’organizzazione di altre
realtà aventi finalità analoghe o complementari a
quelle della Fondazione;
- promuovere occasionalmente campagne di
sensibilizzazione e raccolte pubbliche di fondi;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di
supporto al perseguimento delle finalità
istituzionali.
ARTICOLO 6 - Patrimonio
Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
- dalle somme conferite a titolo di liberalità dal
“Comitato Pro – Roberto” quale ente fondatore;
- dai beni mobili e immobili che perverranno alla
Fondazione a qualsiasi titolo;
- da donazioni, lasciti, elargizioni o contributi da
parte di enti pubblici e privati nonché da persone
fisiche semprechè i beni immobili e mobili, le
elargizioni e i contributi di cui sopra siano
espressamente destinati ad incrementare il
patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti
dai fondatori;
- dalle somme eventualmente prelevate dai redditi
che il Consiglio d’amministrazione destini
all’incremento del patrimonio.
ARTICOLO 7 - Entrate
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione
dispone delle seguenti entrate:
- redditi derivanti dal patrimonio;
- fondi per la ricerca ottenuti da enti pubblici e/o
privati italiani o stranieri;
- somme raccolte attraverso pubbliche
sottoscrizioni;
- contributi ed elargizioni di terzi destinati
all’attuazione degli scopi statutari e non
espressamente destinati all’incremento del
patrimonio;
- somme che pervengono alla Fondazione a seguito di
attività connesse, svolte nei modi e nei limiti
normativamente previsti, i cui ricavi netti saranno
destinati agli scopi sociali;
- somme che derivano da alienazioni di beni facenti
parte del patrimonio le quali vengono destinate, con
motivata delibera del Consiglio d’amministrazione,
ad uso diverso dall’incremento del patrimonio.
Per la conduzione delle proprie attività la
Fondazione dispone, oltre che degli avanzi di
gestione, degli eventuali utili e dei proventi del
proprio patrimonio, di ogni altro bene che, a
qualsiasi titolo, entri a far parte del suo
patrimonio, ponendo esplicito divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita della Fondazione.
ARTICOLO 8 - Organi
Gli Organi della Fondazione sono:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio d’amministrazione;
- il Segretario generale;
- la Commissione medico scientifica;
- il Revisore dei conti.
ARTICOLO 9 - Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della
Fondazione ed è eletto dal Consiglio
d’amministrazione della Fondazione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio
d’amministrazione, sovrintende l’esecuzione delle
deliberazioni dello stesso e intrattiene i rapporti
con le autorità e le pubbliche amministrazioni.
Il Presidente dura in carica per un triennio e può
essere rieletto.
ARTICOLO 10 - Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di
Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento tutte le funzioni
del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.
ARTICOLO 11 - Consiglio d’amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio
d’amministrazione, composto da tre a otto membri che
durano in carica tre anni.
I membri del Consiglio d’amministrazione sono per la
prima volta designati dell’ente fondatore all’atto
di costituzione della Fondazione.
Sono membri a vita del Consiglio di Amministrazione
i signori:
- Maurizio SCARPA
- David John BEGLEY
mentre i rimanenti consiglieri sono nominati dal
Consiglio di Amministrazione.
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero
a mancare uno o più consiglieri, il consigliere
mancante verrà sostituito su designazione del
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio d’amministrazione delibera con la
presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
salvo che il presente statuto non richieda la
maggioranza qualificata.
Il Consiglio d’amministrazione può istituire
commissioni o gruppi di studio al fine
dell’istruzione di particolari tematiche gestionali
e organizzative.
Spetta al Consiglio d’amministrazione l’indicazione
della politica gestionale della Fondazione oltre che
la nomina del Presidente, del Segretario generale,
della Commissione medico scientifica.
Il Consiglio d’amministrazione deve essere convocato
almeno due volte l’anno, rispettivamente per
l’approvazione del bilancio di previsione e del
rendiconto economico finanziario annuale e, inoltre,
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o
gli venga fatta richiesta da almeno un terzo dei
suoi componenti.
La convocazione delle adunanze del Consiglio di
Amministrazione potrà avvenire per posta, fax o
posta elettronica.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione
potranno svolgersi anche attraverso scambio di posta
elettronica o in teleconferenza.
I Verbali del Consiglio d’amministrazione devono
essere trascritti in ordine cronologico su appositi
registri.
ARTICOLO 12 - Segretario generale
Il Consiglio d’amministrazione nomina il Segretario
generale.
Questi rimane in carica nel triennio di durata del
Consiglio d’amministrazione che si è insediato
contestualmente alla sua nomina, e può essere
rieleggibile.
Il Segretario generale:
- ha la responsabilità della tenuta dei libri
contabili;
- effettua e riscuote i pagamenti;
- redige il verbale delle adunanze del Consiglio
d’amministrazione;
- aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento
delle sue funzioni.
ARTICOLO 13 – Commissione medico scientifica
La Commissione medico scientifica della Fondazione,
designata dal Consiglio d’amministrazione, è
composta da eminenti personalità italiane e/o
straniere esperte nel settore dello studio delle
malattie neurodegenerative pediatriche e delle
patologie correlate ed ha il compito di individuare,
segnalare e promuovere l’intervento del Consiglio
d’amministrazione per il finanziamento delle
iniziative ritenute più valide ed innovative nel
campo di intervento della Fondazione.
La Commissione medico scientifica ha il
coordinamento scientifico ed operativo dei progetti
della Fondazione.
La Fondazione, nell’ambito delle attività che il
Consiglio d’amministrazione ha già disciplinato
nelle sue linee guida, potrà destinare fondi, sulla
base delle valutazioni e dei pareri espressi dalla
Commissione, quali atti di ordinaria
amministrazione; ove si riterrà necessario potrà
procedere all’acquisto di materiale occorrente per
la ricerca stessa, che potrà implicare anche
l’allestimento, la costruzione, l’ammodernamento e
quant’altro necessario a rendere operante la ricerca
medesima.
ARTICOLO 14 – Revisore dei conti
Il Consiglio d’amministrazione nomina, su proposta
del Presidente in carica, un Revisore dei Conti.
Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni ed è
rieleggibile.
Ad esso spetta:
- il compito di controllare la gestione
amministrativa della Fondazione;
- di redigere una relazione al Consiglio
d’amministrazione relativamente ai rendiconti
preventivi e consuntivi approvati dal Consiglio
d’amministrazione.
In alternativa alla nomina del Revisore dei Conti il
Consiglio di Amministrazione potrà affidare la
revisione annuale del rendiconto preventivo e
consuntivo ad una primaria società di Revisione.
ARTICOLO 15 - Compensi
Tutti gli incarichi previsti dallo Statuto sono da
considerarsi a titolo gratuito ad eccezione della
carica di “Segretario Generale” per la quale,
comunque, non potranno essere corrisposti emolumenti
individuali annui superiori a quelli previsti
dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
(comma 6 lett. c ed e).
ARTICOLO 16 - Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Il rendiconto economico finanziario della
Fondazione:
- deve informare circa la situazione economica e
finanziaria della stessa;
- deve riportare con separata indicazione l’attività
istituzionale dalle attività direttamente connesse
od accessorie all’attività istituzionale.
Il rendiconto economico finanziario va presentato
dal Consiglio d’amministrazione e visionato dal
Collegio dei revisori dei conti per la sua
approvazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale, con possibilità di
estensione a sei mesi in caso di eventi eccezionali.
Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente
approvato deve essere debitamente trascritto nei
libri sociali, rimane affisso nei locali della
Fondazione per almeno otto giorni.
E' fatto espresso divieto alla Fondazione di
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante
la vita della Fondazione a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento facciano parte della
medesima ed unitaria struttura.
ARTICOLO 17 - Scioglimento della Fondazione
Lo scioglimento della Fondazione deve essere
deliberato dal Consiglio d’amministrazione con voto
favorevole dei 2/3 dei membri, con l'osservanza
delle disposizioni di legge.
In caso di scioglimento il Consiglio
d’amministrazione provvede alla nomina di uno o più
liquidatori, anche non soci, determinandone gli
eventuali compensi.
In caso di scioglimento della Fondazione, per
qualsiasi causa, tutti i beni della fondazione che
residueranno dopo eseguita la liquidazione, devono
essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad
opera dei Liquidatori, ad altra organizzazione non
lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito comunque l'organismo di controllo
di cui all'art. 3 - comma 190 della Legge 23
Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla Legge.
ARTICOLO 18 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal
presente statuto si rimanda alla normativa vigente
in materia.












