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Chi siamo, lo Statuto della Fondazione

 

“Brains for Brain Foundation - Onlus”

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE
E' costituita una Fondazione denominata “Brains for Brain Foundation - Onlus”.
La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 2 - Sede legale
La sede legale della Fondazione è in Padova, via Giustiniani N. 3, presso il Dipartimento di Pediatria dell’Università di Padova.
Le sedi operative della Fondazione, necessarie allo svolgimento dell’attività e al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione vengono individuate dal Consiglio d’amministrazione e potranno essere costituite sia in Italia che all’estero.

ARTICOLO 3 - Durata
La durata della presente fondazione è stabilita fino al 31.12.2050. Il Consiglio d’amministrazione potrà prorogare tale durata o consentire la sua continuazione a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 - Finalità
La Fondazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di minori svantaggiati in quanto portatori o potenziali portatori di patologie rare neurodegenerative pediatriche.
La Fondazione svolge attività, in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale, nei seguenti settori:
- ricerca scientifica;
- formazione.
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
La Fondazione in tale contesto si propone il sostegno, sulla base del parere vincolante della apposita Commissione Medico Scientifica, alla ricerca medico scientifica sulle patologie rare neurodegenerative pediatriche, con particolare riguardo alle patologie da accumulo lisosomiale e sull’insieme delle malattie di origine genetica, compiuta da proprie strutture ovvero da Enti, Istituti o Associazioni che abbiano tale finalità, nonché la sensibilizzazione della pubblica opinione sulle tematiche derivanti da dette malattie sul piano sociale e quindi l’istruzione e la divulgazione sia relativamente agli ambiti di ricerca che alle tematiche sociali di cui sopra. In particolare la Fondazione si impegnerà nella gestione diretta di ogni aspetto delle attività di ricerca nei suddetti settori e ciò anche organizzando e amministrando in prima persona laboratori e centri di ricerca, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca, erogando contributi e facendo quant’altro di simile e/o strumentale.

ARTICOLO 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento delle proprie finalità, così come espresse dall’art. 4, la Fondazione pone in essere ogni attività utile ed opportuna, in particolare potrà:
- curare programmi di ricerca a livello nazionale ed internazionale;
- coordinare sperimentazioni cliniche di farmaci secondo le regole della “Good Clinical Practice”, il D.M. n° 162 del 15 luglio 1997 e la Circolare del Ministero della Sanità n° 15 del 5 ottobre 2000;
- studiare e valorizzare gli aspetti socioassistenziali degli interventi a favore dei disabili, attraverso progetti di ricerca, convegni, seminari, corsi di studio;
- favorire i confronti tra medicina ed i bisogni socio-assistenziali convergenti, coinvolgendo Organismi Accademici, Istituzioni culturali, Enti Locali ed altre Istituzioni pubbliche e private italiane e straniere;
- promuovere ricerche, seminari ed incontri di studiosi al fine di favorire lo scambio su temi di contenuti etici, sociali, assistenziali e, in generale, su ogni altra problematica concernente lo studio e l’assistenza nell’area delle malattie neurodegenerative pediatriche e malattie correlate; - mettere a disposizione il patrimonio culturale della Fondazione a favore degli operatori, degli studiosi e di quanti operano nella ricerca scientifica e nel sociale;
- promuovere iniziative destinate all’aggiornamento ed alla formazione degli operatori coinvolti nell’assistenza dei minori affetti da malattie neuorodegenerative e malattie correlate e svolgere attività di ricerca e di studio anche per conto di altri Enti ed Istituzioni italiani e stranieri; - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri: l’assunzione di prestiti e mutui a breve e lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- stipulare convenzioni per l’affidamento occasionale a terzi di parte delle attività, determinandone durata, oggetto, modalità di esecuzione;
- partecipare ad associazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, concorrendo, ove lo ritenga opportuno, anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire, a valere sul fondo di gestione di cui al successivo art. 6, società di capitali che svolgano, in via strumentale ed esclusiva, attività diretta od indiretta per il perseguimento degli scopi statutari;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;
- assumere la gestione, l’organizzazione di altre realtà aventi finalità analoghe o complementari a quelle della Fondazione;
- promuovere occasionalmente campagne di sensibilizzazione e raccolte pubbliche di fondi;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 6 - Patrimonio
Il Patrimonio della Fondazione è costituito: - dalle somme conferite a titolo di liberalità dal “Comitato Pro – Roberto” quale ente fondatore;
- dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- da donazioni, lasciti, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche semprechè i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori;
- dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio d’amministrazione destini all’incremento del patrimonio.

ARTICOLO 7 - Entrate
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- redditi derivanti dal patrimonio;
- fondi per la ricerca ottenuti da enti pubblici e/o privati italiani o stranieri;
- somme raccolte attraverso pubbliche sottoscrizioni;
- contributi ed elargizioni di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
- somme che pervengono alla Fondazione a seguito di attività connesse, svolte nei modi e nei limiti normativamente previsti, i cui ricavi netti saranno destinati agli scopi sociali;
- somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio le quali vengono destinate, con motivata delibera del Consiglio d’amministrazione, ad uso diverso dall’incremento del patrimonio.
Per la conduzione delle proprie attività la Fondazione dispone, oltre che degli avanzi di gestione, degli eventuali utili e dei proventi del proprio patrimonio, di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio, ponendo esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

ARTICOLO 8 - Organi
Gli Organi della Fondazione sono:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio d’amministrazione;
- il Segretario generale;
- la Commissione medico scientifica;
- il Revisore dei conti.

ARTICOLO 9 - Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed è eletto dal Consiglio d’amministrazione della Fondazione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d’amministrazione, sovrintende l’esecuzione delle deliberazioni dello stesso e intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.
Il Presidente dura in carica per un triennio e può essere rieletto.

ARTICOLO 10 - Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 11 - Consiglio d’amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio d’amministrazione, composto da tre a otto membri che durano in carica tre anni.
I membri del Consiglio d’amministrazione sono per la prima volta designati dell’ente fondatore all’atto di costituzione della Fondazione.
Sono membri a vita del Consiglio di Amministrazione i signori:
- Maurizio SCARPA
- David John BEGLEY
mentre i rimanenti consiglieri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito su designazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio d’amministrazione delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che il presente statuto non richieda la maggioranza qualificata.
Il Consiglio d’amministrazione può istituire commissioni o gruppi di studio al fine dell’istruzione di particolari tematiche gestionali e organizzative.
Spetta al Consiglio d’amministrazione l’indicazione della politica gestionale della Fondazione oltre che la nomina del Presidente, del Segretario generale, della Commissione medico scientifica.
Il Consiglio d’amministrazione deve essere convocato almeno due volte l’anno, rispettivamente per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto economico finanziario annuale e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gli venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire per posta, fax o posta elettronica.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche attraverso scambio di posta elettronica o in teleconferenza.
I Verbali del Consiglio d’amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri.

ARTICOLO 12 - Segretario generale
Il Consiglio d’amministrazione nomina il Segretario generale.
Questi rimane in carica nel triennio di durata del Consiglio d’amministrazione che si è insediato contestualmente alla sua nomina, e può essere rieleggibile.
Il Segretario generale:
- ha la responsabilità della tenuta dei libri contabili;
- effettua e riscuote i pagamenti;
- redige il verbale delle adunanze del Consiglio d’amministrazione;
- aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

ARTICOLO 13 – Commissione medico scientifica
La Commissione medico scientifica della Fondazione, designata dal Consiglio d’amministrazione, è composta da eminenti personalità italiane e/o straniere esperte nel settore dello studio delle malattie neurodegenerative pediatriche e delle patologie correlate ed ha il compito di individuare, segnalare e promuovere l’intervento del Consiglio d’amministrazione per il finanziamento delle iniziative ritenute più valide ed innovative nel campo di intervento della Fondazione.
La Commissione medico scientifica ha il coordinamento scientifico ed operativo dei progetti della Fondazione.
La Fondazione, nell’ambito delle attività che il Consiglio d’amministrazione ha già disciplinato nelle sue linee guida, potrà destinare fondi, sulla base delle valutazioni e dei pareri espressi dalla Commissione, quali atti di ordinaria amministrazione; ove si riterrà necessario potrà procedere all’acquisto di materiale occorrente per la ricerca stessa, che potrà implicare anche l’allestimento, la costruzione, l’ammodernamento e quant’altro necessario a rendere operante la ricerca medesima.

ARTICOLO 14 – Revisore dei conti
Il Consiglio d’amministrazione nomina, su proposta del Presidente in carica, un Revisore dei Conti.
Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Ad esso spetta:
- il compito di controllare la gestione amministrativa della Fondazione;
- di redigere una relazione al Consiglio d’amministrazione relativamente ai rendiconti preventivi e consuntivi approvati dal Consiglio d’amministrazione.
In alternativa alla nomina del Revisore dei Conti il Consiglio di Amministrazione potrà affidare la revisione annuale del rendiconto preventivo e consuntivo ad una primaria società di Revisione.

ARTICOLO 15 - Compensi
Tutti gli incarichi previsti dallo Statuto sono da considerarsi a titolo gratuito ad eccezione della carica di “Segretario Generale” per la quale, comunque, non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori a quelli previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (comma 6 lett. c ed e).

ARTICOLO 16 - Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico finanziario della Fondazione:
- deve informare circa la situazione economica e finanziaria della stessa;
- deve riportare con separata indicazione l’attività istituzionale dalle attività direttamente connesse od accessorie all’attività istituzionale.
Il rendiconto economico finanziario va presentato dal Consiglio d’amministrazione e visionato dal Collegio dei revisori dei conti per la sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, con possibilità di estensione a sei mesi in caso di eventi eccezionali.
Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato deve essere debitamente trascritto nei libri sociali, rimane affisso nei locali della Fondazione per almeno otto giorni.
E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 17 - Scioglimento della Fondazione
Lo scioglimento della Fondazione deve essere deliberato dal Consiglio d’amministrazione con voto favorevole dei 2/3 dei membri, con l'osservanza delle disposizioni di legge.
In caso di scioglimento il Consiglio d’amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, tutti i beni della fondazione che residueranno dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei Liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 18 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

 

 
 
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